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Parabita: l''Udc prende posizione sulla TARSU
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Giovedì 21 Gennaio 2010 18:30

 

Al Sig. Sindaco di Parabita
Al Segretario del Comune di Parabita
Alla Giunta Comunale Ai Consiglieri Comunali






 
Oggetto: Avvisi di accertamento emessi dalla CENSUM srl

 

Facendo seguito al convegno organizzato dalla locale sezione dell’UDC di Parabita,  tenutosi giorno 18 gennaio u.s., in  cui questa Amministrazione Comunale è stata rappresentata dal Vice Sindaco Dott. Tommaso Fracasso,  visto che dall’analisi della documentazione in nostro possesso, come relazionato dal dott. Fabrizio Camilli, risulta che gli avvisi di accertamento emessi dalla Censum s.r.l. appaiono illegittimi sotto molti punti di vista,


SI INVITANO

le Signorie Vostre a prendere atto ed a fornire risposte a quanto segue:



Aspetto amministrativo:

1)        intestazione ad una ditta diversa da quella vincitrice dell’appalto.

Dopo molteplici passaggi di mano, abilmente coperti dietro fusioni, vendita di rami d’azienda, da SESAM a EUROGEST, da EUROGEST a CENSUM (fatti che riteniamo  avrebbero dovuto sollecitare una precisa indagine da parte dell’amministrazione sui soggetti che si sono succeduti), riscontriamo, come nonostante la cessione dell’appalto risulti essere vietata specificatamente nel bando e prevista come ipotesi di interruzione immediata del contratto, si arriva ad una intestazione degli avvisi di accertamento a Censum srl e all’apertura sotto tale nome di conti correnti per il comune di Parabita.

Chi ha legittimato Censum ad operare ed in base a quale presupposto?


Di tale cambiamento di intestazione del soggetto affidatario è stata data adeguata pubblicità alla cittadinanza anche tramite manifesti come previsto dal capitolato d’appalto all’art. 33? Eurogest e Censum sono due entità distinte, hanno una diversa partita Iva, la prima è una spa, la seconda è una srl, solo Censum è ora iscritta all’Albo Nazionale Riscossori, a nulla importa che Censum sia società controllata da Eurogest. Eurogest non può delegare Censum a fare le attività di un appalto vinto sotto altro nome (SESAM).

 Il capitolato d’oneri all’art. 30 e il contratto d’appalto all’art. 7 dicono che: ‘E’ fatto divieto di cedere, subappaltare e dare a cottimo a terzi, in tutto o in parte, la gestione dei servizi formanti oggetto dell ‘appalto, sotto pena della risoluzione del contratto, del risarcimento di ogni conseguente danno ed inoltre perdita della cauzione” La delibera di Giunta comunale del 2008 che “avalla” il passaggio di ramo d’azienda da SESAM a EUROGEST cita a sua giustificazione l’art. 116 del D.lg. 163/2006, che regola le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione negli appalti in generale. Ma questo appalto prevede una ipotesi più restrittiva e ad esso tale legge non può essere applicata, perché l’Amministrazione Comunale ha deciso che qualsiasi “passaggio” di titolarità (inclusa quindi la cessione di ramo d’azienda) determina lo scioglimento del contratto stesso.


Aspetto tributario:


1)        mancanza di firma del funzionario responsabile.

 L’indicazione del funzionario responsabile, sig. Giuseppe Campolucci, che in realtà è il vicepresidente della ditta Censum srl rende l’avviso di accertamento nullo. Infatti:·        gli avvisi di accertamento devono essere firmati dal funzionario responsabile del tributo, comunque dipendente dell’Ente pubblico da cui l’avviso promana;·        la firma del funzionario sancisce il fatto che tale Avviso di Accertamento e tutti gli atti di riscossione conseguenti derivano dall’Ente pubblico.

Si nota inoltre, come la determina di assegnazione al sig. Campolucci è stata fatta “d’urgenza” dal Funzionario responsabile del settore quando mancavano pochi giorni alla stampa degli avvisi di accertamento e a seguito di sollecitazione della ditta stessa.
 Si cita nella determina un riferimento all’art. 87 legge 549/1995 che riguarda solo il fatto di poter sostituire alla firma autografa del funzionario, una firma meccanizzata, nel caso di stampa di avvisi di accertamento in massa, come nel nostro caso, purché vi sia una determina di autorizzazione a tale omissione. Ma il funzionario nominato responsabile del tributo, che possa firmare gli avvisi di accertamento rendendoli validi, deve essere nominato con delibera della Giunta comunale, in base ad esempio alla legge 504/1992 art 11 per l’ICI :  “Con delibera della Giunta Comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l ‘esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell ‘imposta, il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi” In nessun caso il funzionario può essere un soggetto non dipendente dell’Ente che è titolare del Tributo. Moltissime sentenze riguardano questo aspetto, per citarne una:  L ‘avviso di accertamento, costituisce atto amministrativo suscettibile di incidere sulla sfera giuridico-patrimoniale del contribuente e deve pertanto contenere tutti gli elementi essenziali tipici degli atti giuridici della Pubblica amministrazione.

 Ne consegue la nullità assoluta dell’avviso di accertamento privo della sottoscrizione del soggetto responsabile dell ‘ufficio ovvero di altro soggetto impiegato nella carriera direttiva all ‘uopo delegato (Sentenza n. 46 del 9 Maggio 2007 Commissione Tributaria prov.le di Vicenza, sez. V) Si chiede di conoscere se esista la delibera di Giunta e chi sia il funzionario responsabile nominato.
 Se tale delibera non esiste, come sia possibile che un dirigente faccia una determina affidando ad un soggetto terzo le funzioni che competono solo ad un soggetto interno all’amministrazione.

 2)                 Avvisi di accertamento cumulativi.

Non è possibile emettere un avviso di accertamento cumulativo per più anni, essendo opportuno che il contribuente possa distinguere anno per anno per poter verificare l’esattezza dei dati e richiederne l’eventuale rettifica o annullamento, come prescrive lo Statuto del Contribuente.Ciascuna avviso deve riportare:   

 
- una annualità;

 
- la motivazione della sua emissione;
      
 
- le norme di legge e di regolamento applicabili a quella annualità;
 etc...

 in modo che il contribuente possa agevolmente “capirlo”.


 Inoltre, non è sintomo di comportamento efficiente da parte dell’amministrazione comunale far passare tanti anni ed emettere un avviso che riporta più annualità con sanzioni su ogni annualità; si raggiungono cifre astronomiche che vengono recapitate ai cittadini già in stato di difficoltà. Questo comportamento vessatorio è contrario alle norme dello Statuto del Contribuente. Il Comune dovrebbe emettere un primo avviso di accertamento per un’unica annualità, con la sanzione per omessa o infedele denuncia, completo di motivazione, riferimenti normativi, firma del funzionario responsabile.

Una volta definito tale primo atto con la collaborazione del contribuente, dovrebbe d’ufficio “sanare” la posizione, richiedendo al contribuente solo l’imposta non versata e gli interessi legali.

(ma questo modo di ragionare non fa comodo alla società affidataria che percepisce l’aggio in percentuale sull’importo accertato)


3)        Alcune annualità risultano prescritte.


Premesso che se si appura che il signor Campolucci non poteva essere nominato funzionario responsabile, tutti gli avvisi sono nulli, si precisa che, se l’avviso di accertamento è stato notificato a Gennaio 2010, l’annualità 2004 Tarsu è prescritta. 

4)        Discutibilità degli importi richiesti

Numerose risultano essere le inesattezze riscontrate sugli avvisi di accertamento pervenuti alle famiglie, tanto che i “distratti” o coloro i quali non hanno possibilità di una consulenza, rischiano di pagare somme di fatto non dovute a vantaggio in primis della società di riscossione (in virtù di un aggio sull’accertato e non sul riscosso)  ed a seguire dall’amministrazione comunale che accumula somme di fatto non dovute.

Forti perplessità, sono inoltre legate alle richieste di pagamento della Tarsu anche sui garage , tema questo ampiamente dibattuto e disciplinato (vedasi l’art. 62, comma 2 della L. 507/93, la sentenza n° 12 del 12 febbraio 2009 della sezione XV della Commissione Tributaria regionale pugliese).

Peraltro il contribuente è stato indotto in buona fede a confidare nell’intassabilità dei box, anche dalla condotta tenuta dall’amministrazione comunale di Parabita non avendo mai quest’ultima preteso il pagamento della Tarsu anche sui box.

 
Per tutto quanto sopra,




SI SOLLECITA

Questa Amministrazione ad una verifica interna d’urgenza per appurare che tutta l’operazione sia lecita e gli atti emessi di conseguenza siano legittimi. Qualora gli avvisi di accertamento siano nulli per difetto di sottoscrizione,  si invita l’amministrazione ad emettere un provvedimento di annullamento d’ufficio in autotutela che venga notificato a ciascun contribuente interessato, con le stesse modalità con le quali sono stati trasmessi gli avvisi di accertamento. In ragione di ciò, che le somme derivanti dagli avvisi di accertamento, eventualmente già pagate dagli ignari contribuenti siano rimborsate entro brevissimi termini con applicazione degli interessi legali a far data dal giorno dell’effettivo versamento.

Si informa sin d’ora, che in mancanza di un riscontro (entro e non oltre 7 giorni dal ricevimento della presente) ed in difetto di attivazione si procederà senz’altro per le vie legali, poiché a nostro avviso è anche necessario individuare i responsabili per il danno morale e materiale che i cittadini stanno sopportando a causa di questa vicenda.

 Si comunica inoltre, che la  presente sarà sottoposta a questa amministrazione comunale nella forma di “PETIZIONE POPOLARE”. In attesa di un riscontro, porgiamo distinti saluti.


Parabita,li    20/01/2010
  Il Segretario

Alberto Cacciatore











 

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